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LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 6-6-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Entrate tributarie.

  Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
    a)  imposta  sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile;
    b) tassa sulle concessioni regionali:
    c) tassa di circolazione;
    d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
  Alle  Regioni  e'  attribuito il gettito delle imposte erariali sul
reddito   dominicale   e  agrario  dei  terreni  e  sul  reddito  dei
fabbricati.  All'entrata  in  vigore  dei provvedimenti di attuazione
della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito
da  una  quota  del gettito derivante da un'imposta corrispondente di
importo  non  inferiore  al  gettito dell'ultimo anno di applicazione
delle imposte fondiarie.
  Alle  Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.