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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal:  6-10-1993 al: 4-12-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolamentate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.
2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorché non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.