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DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 maggio 1989, n. 160 (in G.U. 05/05/1989, n.103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  6-5-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonché di concessioni demaniali marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sarà gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sarà determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialità del trasporto pubblico locale, nonché del regolamento CEE n. 1191/69 in ordine agli obblighi di servizio pubblico.
2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento della relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale.
I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialità tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione è obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.
3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il
((15 aprile 1989))
il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonché il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti
((, al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole))
. Entro il
(( 30 aprile 1989 ))
le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il
(( 15 maggio 1989 ))
i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate.
Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1› gennaio dell'anno successivo.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere.
4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio né dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.
5. Per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S.
Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, può provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a due anni.
7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.
((
7-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62'.
7-ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855, e 18 marzo 1968, n. 368, a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855. I criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende commissariali verranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.
7-quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
7-quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, relativi alla copertura dei disavanzi di gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per quelli dovuti all'INPS o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986
))