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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  9-6-2001
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Art. 11

1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.
2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.
3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo periodo, prima della parola: "sospende" è inserita la parola: "non";
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva.".
4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.
4-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 APRILE 2001, N. 193))
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5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.
6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degl atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.