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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 39

Conto giudiziale dei versamenti diretti e delle riscossioni del ruolo
1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, il concessionario rende separati conti giudiziali relativa alla riscossione del ruolo a norma dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e dell'articolo 610 del relativo regolamento e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 dello stesso regolamento provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica, il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale, dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
2. Nello stesso termine indicato al comma 1 il concessionario rende il conto della gestione agli altri enti interessati per la parte di rispettive pertinenze. (5)
((19))


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che "I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi".

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".