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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1991, n. 18

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi ((. . .)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1991, n. 89 (in G.U. 20/03/1991, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1996)
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Testo in vigore dal:  21-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1' marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 luglio 1991, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991".