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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  3-1-1990
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Art. 2

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.