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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 (in G.U. 26/04/1989, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  27-4-1989
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Art. 10-bis

(( (Assunzioni di personale da parte degli enti locali). ))
((
1. All'articolo 1 della legge dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325".
2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima".
))