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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 (in G.U. 26/04/1989, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal: 14-3-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai  comuni
e per assicurare i  necessari  finanziamenti  agli  enti  locali  per
l'anno 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
(Presupposto,   soggetti   attivi   e   passivi   e    commisurazione
                           dell'imposta). 
 
  1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno  effetto  i
decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato
ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di  arti
e di professioni, come inteso agli effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  e'  soggetto  ad  imposta  comunale.   L'esercizio   delle
attivita' agricole di cui  all'articolo  29  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  soggetto  ad   imposta
limitatamente  all'attivita'  di  commercializzazione   di   prodotti
agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta  al  di
fuori del fondo in locali aperti al pubblico o  esercitata  in  forma
stabile in aree mercatali attrezzate. 
  2. L'imposta e' dovuta dalle persone  fisiche,  dalle  societa'  di
ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se
non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone
o beni  che  esercitano  sul  territorio  dello  Stato  le  attivita'
imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1. 
  3. L'imposta e' dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e'  dovuta
per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al  primo
gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero  di  partita  IVA  al
primo gennaio comporta la presunzione  di  esercizio  dell'attivita',
salva la possibilita'  per  il  soggetto  passivo  di  fornire  prova
contraria. 
  4.  L'imposta  e'  determinata  separatamente  per  ciascun  comune
nell'ambito  del  cui  territorio  sono  ubicati   gli   insediamenti
produttivi. E' considerato insediamento produttivo il  locale  ovvero
l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente  che  come
supporto necessario, per l'esercizio delle attivita' imprenditoriali,
artistiche e professionali, con riferimento al  soggetto  che  ha  la
disponibilita' dell'insediamento secondo la  sua  destinazione  d'uso
effettiva. Per  le  imprese,  arti  e  professioni  esercitate  senza
utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando  soltanto  le
superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se  le  stesse
fossero svolte in un insediamento  produttivo  di  venticinque  metri
quadrati  ubicato  nel  comune  di  domicilio  fiscale  del  soggetto
passivo. 
  5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta e' dovuta a ciascun
comune sul cui territorio sono ubicati  gli  insediamenti  produttivi
nella misura di base  indicata  nell'allegata  tabella,  variante  in
funzione della classe di superficie e del  settore  di  attivita'  di
appartenenza  individuati,  rispettivamente,  con  riferimento   alla
superficie  dell'insediamento  produttivo  ed  all'impresa,  arte   e
professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo  insiste
sul territorio di  piu'  comuni  la  sua  superficie  e'  fra  questi
ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo
di piu' insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune  le  loro
superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo  esercita  piu'
imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero  nell'unico
insediamento, si assume come esercitata in  essi  l'impresa,  arte  o
professione  collocata  nel  settore  di  attivita'  a  piu'  elevata
imposizione. 
  6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata  ai  sensi
del comma 4 e'  calcolata  nel  modo  seguente:  per  intero,  quella
strutturata come locale od area attrezzata coperta;  in  ragione  del
dieci per cento, quella strutturata come  area  attrezzata  scoperta.
Dal computo della superficie sono esclusi: 
    a) i  locali  e  le  aree  direttamente  utilizzati:  1)  per  la
distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore,
servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di  altri  servizi  a
rete; 2) per gli impianti di trasporto di cui alla  legge  23  giugno
1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938,  n.  1696,
convertito dalla legge 5  gennaio  1939,  n.  8;  3)  per  parcheggio
gratuito per i dipendenti e clienti; 4) come  stazione  del  servizio
ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto; 
    b) le aree direttamente utilizzate: 1) per le attivita' portuali,
aeroportuali ed autoportuali; 2) per cantieri edili nei quali sono in
corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione  comunale;
3) per la estrazione  di  materiali  da  miniere,  cave,  torbiere  e
foreste; 4) per l'allevamento di pesci;  5)  come  strade  ferrate  e
autostrade, con annessi caselli ferroviari ed autostradali. 
  7. Per le imprese esercitate da  artigiani  iscritti  nel  relativo
albo la superficie di cui  al  comma  6  eccedente  i  tremila  metri
quadrati e' calcolata nella  misura  ridotta  al  sessantacinque  per
cento. 
  8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 e' ridotta  del
cinquanta per cento, se il reddito di impresa, di arti e  professioni
non e' superiore a dodici milioni di lire; e' aumentata del cento per
cento se detto reddito e' superiore a cinquanta milioni di  lire.  Il
comune puo' aumentare il limite di dodici  milioni  fino  a  diciotto
milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare  il  limite  di
cinquanta milioni fino a  settanta  milioni  ovvero  ridurlo  fino  a
trenta  milioni.  Detta  facolta'  puo'   essere   esercitata   anche
limitatamente ad uno o piu' settori di attivita' di cui  all'allegata
tabella, purche' uniformemente per tutte le  attivita'  comprese  nel
settore o nei settori prescelti e per tutte  le  relative  classi  di
superficie. 
  9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito
di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote  imputate  ai
collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo
di imposta antecedente a quello per  il  quale  e'  dovuta  l'imposta
comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di piu' imprese,
arti e professioni si procede al loro cumulo. In  mancanza  di  detto
reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui  al  comma  8.
Resta  salvo  quanto  disposto  dall'articolo   4   in   materia   di
accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune  di
accertare il reddito di impresa, di arti e professioni. 
  10. Non sono soggetti all'imposta: 
    a) lo Stato, le regioni, le province, le  comunita'  montane,  le
unita'  sanitarie  locali,  i  comuni  ed  i  relativi  consorzi   od
associazioni anche se con personalita' giuridica; 
    b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province
e dei comuni, anche se con personalita' giuridica; 
    c) gli enti pubblici  e  privati  diversi  dalle  societa'  e  le
associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non
residenti nel territorio dello  Stato,  che  non  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali,  di  cui
all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  11. L'imposta e' ridotta di un quarto per le  imprese  a  carattere
stagionale che normalmente si  esercitano  nel  corso  dell'anno  per
periodi complessivamente non superiori a sei mesi. ((6)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n.
103 (in G.U. 1a s.s. 13/3/1991, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  "nella  parte   in   cui   -
relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta  comunale
per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e  professioni  e
di imprese - non consente ai soggetti  d'imposta  di  fornire  alcuna
prova contraria in ordine alla propria effettiva redditivita'".