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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 66

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144 (in G.U. 26/04/1989, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  2-3-1989 al: 26-4-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta
1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.
3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione:
a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;
b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;
c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del dieci per cento.
5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.
6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1› gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.
8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonché gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.
9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo.