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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  31-12-1989 al: 28-2-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi equiparato, nonché del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".
4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e modalità, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi collegate, ai professori universitari, al personale delle forze armate, nonché ai Corpi di polizia civili e militari.