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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 536

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
Testo in vigore dal:  22-6-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.
2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1 giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".
6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.
7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1 gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1 gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.
9. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.
((2))
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".
All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese".
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-15 giugno 1989, n. 336 (in G.U. 1a s.s. 21/06/1989, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 del presente articolo " nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali".