stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1987, n. 536

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (in G.U. 01/03/1988, n.50). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2022)
Testo in vigore dal:  10-10-1989
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, di adottare misure per taluni settori in crisi e di emanare norme in materia di organizzazione dell'INPS;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.
2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:
a) lire 26.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 25.500 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988;
b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;
c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera a), e al comma 7, un'ulteriore riduzione di lire 30.000.
4. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.
5. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:
"1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie".
6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
7. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1 gennaio 1988.
((4))
8. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.
10. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.
11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.
12. Le disposizioni di cui al comma 1 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta, del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.
14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)".
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389 ha disposto (con l'art. 6 comma 14) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48".