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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  5-1-1987
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Art. 1-bis

1. In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data.
Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.
2. Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.
3. Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.
4. È prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1, convertito senza modificazioni dalla L.6 marzo 1987, n.64 ha disposto (con l'art.1 comma 2) che" Il termine indicato all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è prorogato al 30 giugno 1987."