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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  7-11-1983 al: 2-1-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un piano di edilizia industrializzata per la sistemazione dei nuclei familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del bradisismo in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni culturali della medesima area nonché di adottare ulteriori provvedimenti per le zone terremotate della Campania e della Basilicata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire 300 miliardi nell'anno 1984.
2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati alla acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3 legge 25 marzo 1982, n. 94". Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nello anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.
4. All'onere di lire 300 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede quanto a lire 200 miliardi mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 del successivo articolo 5 e quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8315 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, restando conseguentemente ridotti i capitoli 601 dell'entrata e 526 della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al precedente comma 3.
5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.
6. Le eventuali somme non utilizzate per le finalità del presente articolo restano accreditate al fondo di cui al precedente comma 3.
Non si applica l'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.