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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal: 3-1-1984
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di  realizzare  un
piano di edilizia industrializzata per  la  sistemazione  dei  nuclei
familiari di Pozzuoli rimasti senza tetto per effetto del  bradisismo
in atto nell'area flegrea, di salvaguardia dei beni  culturali  della
medesima area nonche' di adottare ulteriori provvedimenti per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 novembre 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni  culturali
e ambientali; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  abitative,  ivi  comprese  le
necessarie  opere  di  urbanizzazione  ((primaria   e   secondaria)),
conseguenti  al   fenomeno   bradisismico   dell'area   flegrea,   e'
autorizzata la complessiva spesa di lire ((420 miliardi)) in  ragione
di lire 100 miliardi  nell'anno  1983  e  di  lire  ((320  miliardi))
nell'anno 1984 ((fermi restando gli interventi programmati o in corso
di  realizzazione  delle   amministrazioni   statali,   ordinarie   e
straordinarie, nonche' regionali)). 
  ((1-bis. Le opere di edilizia residenziale e di  urbanizzazione  di
cui al comma precedente sono realizzate sulla  base  di  un  apposito
piano,  articolato  per  parti  funzionali.  Il   piano,   che   puo'
localizzare le opere  di  urbanizzazione  secondaria  anche  in  zone
esterne a quelle  previste  per  gli  insediamenti  residenziali,  e'
approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate
con ordinanza del Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  1-ter. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa,  una  quota
di lire 40 miliardi e' finalizzata  ad  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle  indennita'
di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII  della  legge
14 maggio 1981, n. 219, nonche', fino al limite di lire 5 miliardi, a
studi, progettazioni e sperimentazioni. 
  1-quater. Il Ministro per il coordinamento della protezione  civile
predispone, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  uno  schema  di
ordinanza per gli interventi finalizzati al  recupero.  Il  consiglio
comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni  dalla  ricezione,
esprime il proprio parere. Il Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio
comunale. 
  1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, la regione  Campania
provvede all'attribuzione dei fondi per  l'edilizia  convenzionata  e
agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorita'  per
le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona  del  comune  di
Pozzuoli)). 
  2.  All'onere  relativo  all'anno   1983   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  nel  conto
corrente di tesoreria  intestato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,
denominato "Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui
decennali destinati alla acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3
legge 25 marzo 1982, n. 94". Resta conseguentemente ridotta  di  pari
importo  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo   3   del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 25 marzo  1982,  n.  94,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge  5
agosto 1978, n. 457, e' autorizzato ad effettuare il prelevamento  di
cui al precedente comma 2, nonche'  ad  apportare  le  variazioni  di
bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di  lire  100
miliardi  nello  anno  1983  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  relativo  al  medesimo  anno
finanziario,  per  il  successivo  versamento   al   fondo   di   cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  12  novembre   1982,   n.   829,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938. 
  ((4.All'onere di  lire  320  miliardi  relativo  all'anno  1984  si
provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma  2  dell'articolo
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio  ed  a  provvedere  al
successivo versamento al fondo di cui al comma 3)). 
  5. Le suddette riduzioni  che  con  il  presente  articolo  vengono
apportate alle autorizzazioni di spesa  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981,  n.
17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di  legge  finanziaria
dell'anno medesimo. 
  6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1983, N.748))