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LEGGE 25 marzo 1982, n. 94

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

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Testo in vigore dal:  27-3-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al quarto comma, le parole: "95 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "150 miliardi";
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
al sesto comma, la cifra: "6.000 miliardi" è sostituita dalla seguente: "7.000 miliardi";
dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
"Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985";
al settimo comma, le parole: "del precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del sesto comma del presente articolo";
il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985";
l'undicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.
Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi";
al dodicesimo comma, la parola: "lottizzazione" è sostituita dalla seguente: "localizzazione".
All'articolo 2:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nello ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dello articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare";
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.
Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513";
il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa";
al sesto comma, la cifra: "1.000 miliardi" è sostituita dalla seguente: "1.400 miliardi";
all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari";
al decimo comma, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "decimo";
all'ultimo comma, la cifra: "500 mila" è sostituita dalla seguente: "un milione";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25".
All'articolo 4:
i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:
"Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia";
all'ottavo comma, le parole: "da affidarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei"; al tredicesimo comma, le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento";
al quattordicesimo comma, le parole: "ricerca e studi" sono sostituite dalle seguenti: "ricerca, studi e sperimentazione".
All'articolo 5:
al primo comma, dopo le parole: "dall'agevolazione", sono aggiunte le seguenti: "All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile";
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
al quarto comma, le parole: "alla lettera a) dello articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c) dell'articolo 2";
il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457";
il sedicesimo comma è soppresso;
i commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo sono sostituiti dai seguenti:
"Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis. - Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.
Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.
Art. 5-ter. - Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
Art. 5-quater. - Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.
In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247".
All'articolo 6:
il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984";
il quinto comma è soppresso.
All'articolo 8:
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data";
il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono soppressi;
il quindicesimo comma è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo.
Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.
In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste".
All'articolo 9:
al primo comma, le parole: "per le esigenze proprie, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado conviventi" sono sostituite dalle seguenti: "per realizzare la propria prima abitazione".
All'articolo 10:
al quinto comma, sono soppresse le parole: "nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare risulti superiore di oltre un quarto a quello complessivo del nucleo familiare del locatore o dell'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ove presentata";
è soppresso l'ottavo comma;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982".
All'articolo 13:
al primo comma, le parole: "diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al terzo comma, le parole: "sui problemi inerenti alla esecuzione in detta area dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione" sono sostituite dalle seguenti: "relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area";
al sesto comma, le parole: "La commissione fornisce al pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce".
All'articolo 14:
al quinto comma, lettera b), le parole: "12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto milioni";
al quinto comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso";
al quinto comma, è soppressa la lettera c);
all'ottavo comma, sono soppresse le parole: "e comunque per non più di due anni".
All'articolo 15:
il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nelle

ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data". Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 1

"Art. 15-bis. - Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17:
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonché a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione".

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 sono soppressi.

Dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 21-bis. - Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata" fissandone i criteri per l'erogazione.
Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.
Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.
Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato.
Il prezzo della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie Sei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.
Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
Art. 21-ter. - La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione, e per il completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, e sono garantiti dallo Stato.
Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma.
Tali canoni devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al terzo comma.
Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle vigenti tariffe professionali.
Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 3 gennaio 1978, n. 1.
L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.
In considerazione della eccezionale urgenza nonché della peculiarità e complessità tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per ogni contraente.
I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto.
Art. 21-quater. - A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
Art. 21-quinquies. - Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83.
Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - NICOLAZZI - ANDREATTA - LA MALFA - ROGNONI - DARIDA - FORMICA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA