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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  13-10-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 15


(1) Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente pro capite prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1 gennaio 1983, nonché per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale di ruolo o non di ruolo cessato dal servizio nell'anno 1982.
Limitatamente all'anno 1983 è consentito, altresì, confermare in servizio, nella medesima posizione giuridica e per lo stesso periodo per il quale è stato chiamato in servizio, il personale non di ruolo eventualmente assunto dall'ente in forma diversa da quella prevista dall'articolo 5, quindicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
(2) Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonché per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento. Tale limite non opera per le aziende speciali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio e che non abbiano, comunque, usufruito di contributi in conto esercizio.
(3) È consentita inoltre l'assunzione:
a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;
b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di nuovi impianti di cogenerazione, nonché per i controlli e la vigilanza effettuati dai comuni sede degli impianti energetici di cui all'articolo unico, primo comma, della legge 10 gennaio 1983, n. 8.
(4) I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre allo esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purché il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province.
(4.1) Fermo restando il presupposto della partecipazione al fondo perequativo, per i soli comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti la detta percentuale di possibili nuove assunzioni è elevata al 30 ovvero al 20 per cento dei posti vacanti d'organico, qualora il rapporto dipendenti-popolazione all'atto dell'assunzione risulti rispettivamente inferiore ad un dipendente ogni 200 ovvero ogni 150 abitanti.
(4.2) Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la percentuale è elevata al 15 per cento solo se il rapporto dipendenti-popolazione risulti inferiore a un dipendente ogni 150 abitanti.
(4.3) L'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione delle percentuali indicate nel presente articolo si arrotonda all'unità o all'unità superiore.
(4.4)
((PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
. Per il finanziamento di tale periodica operazione il Ministero dell'interno attingerà dal fondo già istituito per il funzionamento della Commissione centrale per la finanza locale.
(4.5) Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici le cui operazioni risultino già espletate ed esaurite e le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 1982, nonché la copertura dei posti riservati o da riservare dagli enti locali per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(5) Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie, nonché, per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere a) e c) del secondo comma del citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.