stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  13-1-1979
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

((Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o che sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel sesto comma del precedente articolo 4.
Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Il termine del 31 dicembre 1976 ai fini del limite massimo del personale da assumere nel 1979 è stabilito al 31 dicembre 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle province. Tuttavia, ai fini delle assunzioni di cui al successivo sesto comma, dovrà essere considerato separatamente il personale addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle previste dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Gli enti locali che hanno adottato il provvedimento di riorganizzazione generale di cui al precedente articolo debbono provvedere in via prioritaria, allorché il provvedimento medesimo avrà acquistato efficacia, fermo restando l'espletamento dei concorsi già banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione in ruolo, mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei posti di organico, di pari qualifica o livello, risultanti dalla ristrutturazione del personale non di ruolo, fatta eccezione del personale a contratto professionale o assunto per supplenza o per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto di servizio a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data. La sistemazione in ruolo può avvenire anche nei confronti di personale di società a prevalente partecipazione di enti locali, previa delibera di scioglimento da parte del consiglio comunale e dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianità maturata da detto personale alle dipendenze della disciolta società può essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purché il trattamento complessivo in condizione di ruolo non superi quello del personale comunale di pari qualifica ed anzianità.
Il personale non di ruolo indicato nel precedente comma che non trovasse sistemazione in ruolo per mancanza di posti in organico di pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione, sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro il periodo massimo di un quinquennio.
Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-1980. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo. Le assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti corrispondenti al numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio nell'anno 1980, non potranno essere effettuate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980.
Sempre in deroga al divieto previsto dal primo comma, gli enti locali possono procedere, nell'anno 1979, nei limiti strettamente necessari, ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purché queste ultime risultino ultimate ma non ancora attivate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.
Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la programmazione e l'assetto del territorio, per la gestione e l'attuazione dei programmi edilizi, nonché per l'attività di concorso nell'accertamento tributario, il personale impiegato nelle anzidette associazioni non rientra nei limiti di cui al presente decreto, semprechè non ecceda un numero di assunti superiore ad una unità per i comuni superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una unità per ogni tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al sesto somma, i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio)-popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, risulti inferiore a 1.150, possono assumere, purché non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dalla applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:
a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;
b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio;
c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in servizio.
In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.
Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50 per cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti consentito in base al rapporto dipendenti-popolazione di 1: 150, oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle piante organiche già approvate dai competenti organi di controllo entro il 31 dicembre 1976.
Le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato e ausiliario.
È consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle dipendenze dell'ente, che risulti in servizio entro la data del 31 dicembre 1978.
È consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purché nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.
Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.
Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari in aspettativa per puerperio operanti nel settore scolastico.
Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel quindicesimo comma del presente articolo.
I provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto e danno luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento non coperti da atti validi.
Le deliberazioni di assunzione adottate in virtù dei commi settimo, nono, decimo e undicesimo del presente articolo comportano la variazione della pianta organica dell'ente e divengono esecutive dopo l'esame del comitato regionale di controllo, ove questo non rilevi vizi.
Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi ognuno ad un numero di posti superiore a due, un terzo dei posti stessi è riservato ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai concorsi possedendo ogni requisito richiesto e conseguano la idoneità.
Le aziende, in sede di regolamento del proprio personale, sono tenute a determinare, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti da assegnare con le modalità dell'articolo 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del presente articolo sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria per l'anno medesimo e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 12 della legge finanziaria stessa entro il 31 marzo 1980.))