DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal: 13-1-1979
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  ((Nell'anno  1979  i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non
possono   procedere   ad  assunzioni  di  nuovo  personale,  comunque
denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci,
ove  le  medesime  portino  il numero dei dipendenti, compresi quelli
delle   aziende   ed   esclusi  i  lavoratori  assunti  per  esigenze
stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo,
anche  a  carattere  precario,  nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale
limite  del  personale  previsto per la copertura dei posti istituiti
con   atti   deliberativi   adottati   entro  l'anno  1978  ai  sensi
dell'articolo   6   del  decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, o
che  sono stati istituiti per l'assunzione del personale indicato nel
sesto comma del precedente articolo 4.
  Per l'anno 1979 non potra' essere assunto, con mansioni stagionali,
un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
  Il  termine  del  31  dicembre  1976 ai fini del limite massimo del
personale da assumere nel 1979 e' stabilito al 31 dicembre 1978 per i
comuni  di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n.  227,  ed  all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n.
648,  convertiti,  con  modificazioni, rispettivamente nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
  Le  norme  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano anche alle
province.  Tuttavia,  ai  fini  delle assunzioni di cui al successivo
sesto  comma,  dovra'  essere  considerato separatamente il personale
addetto all'assistenza psichiatrica, le cui funzioni, comprese quelle
previste  dalla  legge  13  maggio 1978, n. 180, saranno trasferite a
seguito  dell'entrata  in  vigore delle leggi regionali attuative del
servizio sanitario nazionale o degli articoli 32, 33 e 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  Gli   enti   locali   che   hanno   adottato  il  provvedimento  di
riorganizzazione  generale  di  cui  al  precedente  articolo debbono
provvedere  in  via  prioritaria, allorche' il provvedimento medesimo
avra'   acquistato   efficacia,  fermo  restando  l'espletamento  dei
concorsi gia' banditi alla data del 18 novembre 1978, alla immissione
in  ruolo,  mediante concorso interno, riservato per soli titoli, nei
posti  di  organico,  di  pari  qualifica o livello, risultanti dalla
ristrutturazione  del  personale  non  di  ruolo, fatta eccezione del
personale  a  contratto  professionale  o assunto per supplenza o per
compiti  specifici  limitati nel tempo (stagionali) o con un rapporto
di  servizio  a  tempo  parziale  e/o  di  durata  limitata nel corso
dell'anno,  purche'  gia'  in servizio presso l'ente alla data del 30
settembre  1978  o  assunto mediante prova pubblica selettiva bandita
entro  la medesima data. La sistemazione in ruolo puo' avvenire anche
nei confronti di personale di societa' a prevalente partecipazione di
enti  locali,  previa delibera di scioglimento da parte del consiglio
comunale  e  dopo attivate le procedure di liquidazione. L'anzianita'
maturata  da detto personale alle dipendenze della disciolta societa'
puo' essere riconosciuta sino ad un massimo del 50 per cento, purche'
il  trattamento  complessivo in condizione di ruolo non superi quello
del personale comunale di pari qualifica ed anzianita'.
  Il  personale  non  di  ruolo indicato nel precedente comma che non
trovasse  sistemazione  in ruolo per mancanza di posti in organico di
pari qualifica o livello a seguito della effettuata ristrutturazione,
sara'  provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria, salvo
successivo graduale assorbimento nel ruolo ordinario da operare entro
il periodo massimo di un quinquennio.
  Le  province,  i  comuni,  i consorzi e le loro aziende, sempre che
abbiano  gia' adottato il piano generale di riorganizzazione, possono
procedere,  in  deroga  al divieto di cui al primo comma del presente
articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano
la  materia,  ad  assunzioni,  mediante  concorso  pubblico, di nuovo
personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel
limite  di  un  numero corrispondente a quello dei dipendenti che per
normale  vacanza  cesseranno  dal  servizio  negli anni 1979-1980. Il
nuovo  personale  cosi' assunto sara' provvisoriamente collocato, ove
necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva
collocazione  in  ruolo ordinario non appena il titolare del posto di
organico,  di  cui  e'  stata  prevista  la  vacanza entro il termine
massimo  del 31 dicembre 1980, sara' stato effettivamente collocato a
riposo.  Le  assunzioni di cui al presente comma riferentesi ai posti
corrispondenti  al  numero dei dipendenti che cesseranno dal servizio
nell'anno   1980,  non  potranno  essere  effettuate  con  decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1980.
  Sempre  in  deroga  al  divieto  previsto dal primo comma, gli enti
locali  possono  procedere,  nell'anno  1979, nei limiti strettamente
necessari,  ad assunzioni mediante pubblico concorso di personale per
il  funzionamento  di  opere  di  nuova realizzazione, purche' queste
ultime  risultino  ultimate  ma  non ancora attivate entro la data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto o
in corso e da attivare entro il 10 ottobre 1979.
  Per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti che si
associno per la costituzione e la gestione di uffici e servizi per la
programmazione   e  l'assetto  del  territorio,  per  la  gestione  e
l'attuazione  dei  programmi  edilizi,  nonche'  per  l'attivita'  di
concorso  nell'accertamento  tributario, il personale impiegato nelle
anzidette  associazioni  non  rientra  nei  limiti di cui al presente
decreto,  sempreche' non ecceda un numero di assunti superiore ad una
unita'  per  i  comuni  superiori a 5.000 abitanti e superiore ad una
unita'  per  ogni  tre  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti.
  In  aggiunta  all'esercizio della facolta' di cui al sesto somma, i
comuni  con  popolazione non superiore a 3.000 abitanti alla data del
31  dicembre  1977,  qualora  il  rapporto  dipendenti  (comunque  in
servizio)-popolazione,  esistente all'atto dell'entrata in vigore del
presente  decreto,  risulti  inferiore  a  1.150,  possono  assumere,
purche'  non  si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale
nel  numero  massimo  risultante  dalla  applicazione,  al totale dei
dipendenti   in   servizio   nell'anno  1976,  esclusi  i  lavoratori
stagionali, delle percentuali appresso stabilite:
    a)  comuni  fino  a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per
cento,  con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza fra
il  numero  dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1: 150 e il
numero dei dipendenti in servizio;
    b)  comuni  da  1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30
per  cento, con arrotondamento all'unita' superiore, della differenza
fra  il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1: 150 e
il numero dei dipendenti in servizio;
    c) per i comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile
1976, n. 178: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento
all'unita'  superiore,  della differenza fra il numero dei dipendenti
consentiti  in  base al rapporto 1: 150 e il numero dei dipendenti in
servizio.
  In  ogni  caso  i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
possono  assumere,  ai  sensi  del precedente comma, almeno una nuova
unita' di personale.
  Gli  enti  locali  con  popolazione  superiore a 5.000 abitanti che
abbiano  avuto un tasso di crescita della popolazione superiore al 50
per  cento, con riferimento al censimento del 1971, possono procedere
ad assunzioni di personale sino a raggiungere il numero di dipendenti
consentito  in  base  al  rapporto  dipendenti-popolazione di 1: 150,
oppure possono procedere ad assunzioni di personale nell'ambito delle
piante  organiche  gia'  approvate dai competenti organi di controllo
entro il 31 dicembre 1976.
  Le  assunzioni  di  nuovo  personale  dovranno  avvenire  solo  per
pubblico  concorso  o  per prova pubblica selettiva che e' consentita
per il solo personale salariato e ausiliario.
  E' consentita la conferma del personale non di ruolo, tutt'ora alle
dipendenze  dell'ente,  che  risulti in servizio entro la data del 31
dicembre 1978.
  E'  consentita,  altresi', la possibilita' per l'ente di continuare
ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata
limitata  nel  corso  dell'anno, purche' nel limite complessivo della
spesa  sostenuta  nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con
un aumento massimo dell'11 per cento.
  Al  di  fuori  di quanto previsto nei precedenti commi del presente
articolo  si  potra'  procedere  soltanto  ad assunzioni di personale
straordinario,  per  eccezionali sopravvenute esigenze, personale che
comunque  non  potra'  essere  tenuto  in  servizio per un periodo di
tempo,  anche  discontinuo,  complessivamente  superiore  a 90 giorni
nell'anno  solare,  al  compimento del quale il rapporto di lavoro e'
risolto di diritto.
  Il  predetto  termine non si applica al personale che viene assunto
per  la  supplenza  di titolari in aspettativa per puerperio operanti
nel settore scolastico.
  Il  personale  straordinario  cessato  dal servizio non puo' essere
nuovamente  assunto  presso  lo  stesso  ente  se non siano trascorsi
almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato
nel quindicesimo comma del presente articolo.
  I  provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio
adottati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli di diritto
e  danno  luogo  a  responsabilita' degli amministratori ed anche dei
segretari  e  dei ragionieri che abbiano firmato mandati di pagamento
non coperti da atti validi.
  Le  deliberazioni  di  assunzione  adottate  in  virtu'  dei  commi
settimo,  nono,  decimo e undicesimo del presente articolo comportano
la  variazione  della pianta organica dell'ente e divengono esecutive
dopo  l'esame  del  comitato  regionale  di controllo, ove questo non
rilevi vizi.
  Nei bandi di pubblici concorsi che verranno indetti successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,  relativi  ognuno  ad un numero di posti superiore a due, un
terzo  dei  posti stessi e' riservato ai giovani iscritti nelle liste
speciali  di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, che partecipino ai
concorsi   possedendo   ogni  requisito  richiesto  e  conseguano  la
idoneita'.
  Le  aziende,  in  sede  di  regolamento del proprio personale, sono
tenute  a  determinare,  nel  rispetto  della legislazione vigente in
materia,  i  posti da assegnare mediante pubblico concorso ed i posti
da assegnare con le modalita' dell'articolo 33 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300.
  Le  maggiori spese per il personale derivanti dall'applicazione del
presente  articolo  sono  portate  in aumento del costo del personale
considerato  nei  bilanci per il 1979 a norma della legge finanziaria
per  l'anno  medesimo  e, ove non trovino copertura totale o parziale
nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalita'
dell'articolo  12  della  legge  finanziaria stessa entro il 31 marzo
1980.))