DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663

Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (in G.U. 29/02/1980, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-3-1980
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 26-septies

  ((Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  26-ter  e seguenti del
presente  decreto-legge  hanno  valore  di  norme  di  principio e di
indirizzo  per  le  regioni  che  provvederanno  a  disciplinare, con
propria  legge,  l'istituzione  di  graduatorie  uniche  regionali  e
l'ammissione  dei  giovani  anche  in enti diversi da quelli presso i
quali   hanno   prestato   attivita'   anche   nelle  forme  previste
dall'articolo 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285.
  Le  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle ad ordinamento
autonomo,  sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  in relazione a particolari esigenze e dove la
media  degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno
1977,  n.  285,  e successive modificazioni e integrazioni, superi la
media  nazionale,  a  ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei
propri  ruoli  con  giovani  iscritti nelle graduatorie istituite, ai
sensi  del  comma  precedente,  presso  le regioni i cui territori in
tutto  o  in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6  marzo  1978,  n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in
ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.
  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 26 e seguenti del presente
decreto-legge  si  applicano  anche  ai giovani assunti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  Le  relative  norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di
amministrazione   dell'Istituto   stesso  con  delibera  soggetta  ad
approvazione  ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n.
70.))