stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953

Misure in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  15-3-1983
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:


I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Simboli delle Coefficienti Categorie
GRUPPO A (Unità immobiliari per uso di
abitazioni o assimilabili):

Abitazioni di tipo signorile. . . A/1 300
Abitazioni di tipo civile . . . A/2 230
Abitazioni di tipo economico. . . A/3 210
Abitazioni di tipo popolare. . . A/4 180
Abitazioni di tipo ultrapopolare. . . A/5 170
Abitazioni di tipo rurale. . . A/6 180
Abitazioni in villini. . . A/7 270
Abitazioni in ville. . . A/8 340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici
e storici . . . A/9 150
Uffici e studi privati A/10 380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi A/11 195


Simboli delle
categorie Coefficienti GRUPPO B (Unità immobiliari per uso di
alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri,
orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari,
caserme B/1 250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli
costruiti o adattati per tali speciali
scopi e non suscettibili di destinazione
diversa senza radicali trasforma-
zioni) B/2 250
Prigioni e riformatori B/3 250
Uffici pubblici B/4 250
Scuole e laboratori scientifici B/5 250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie,
accademie che non hanno sede in
edifici della categoria A/9 B/6 150
Cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti B/7 250
Magazzini sotterranei per depositi di
Derrate B/8 250



GRUPPO C (Unità immobiliari a destinazione
ordinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe C/1 350
Magazzini e locali di deposito C/2 305
Laboratori per arti e mestieri C/3 305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/4 305
Stabilimenti balneari e di acque curative C/5 305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse C/6 305
Tettoie chiuse o aperte C/7 305


II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti
per le speciali esigenze di un'attività
industriale o commerciale e non
suscettibili di una destinazione
estranea alle esigenze suddette
trasformazioni) . da D/1 a D/9 350

III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le
singolarità delle loro caratteristiche,
non siano raggruppabili in classi) . da E/1 a E/ 9 210



Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista, rispettivamente, dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Rimangono salve, nei confronti delle imprese indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 22 ottobre 1979, nonché degli intermediari e
((rappresentanti di commercio))
, le deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 72-bis del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.
In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorché non corrisposti, può essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.(1)
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 febbraio 1983, n.53 ha disposto che gli originari artt. 1, 2, 5 comma 2, sono sostituiti dal presente art. 1.