stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  1-3-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

((Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.
I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.
La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.
Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.
Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978.))