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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1977, n. 946

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 43 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  17-5-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo
1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.
È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N.77))

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.
Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.
Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976.
Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.