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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 (in G.U. 02/05/1974, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1996)
Testo in vigore dal:  10-12-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

(Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari)


A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle A), B) e C) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153:
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;
((13))

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresì alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;
5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.
Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.
Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.
Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le norme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni. (4) (8)
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 giugno 1975, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono così modificate:
1) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
2) dal 5,15 per cento al 4,45 per cento;
3) dal 3,50 per cento al 3,05 per cento;
4) dal 5 per cento al 4,30 per cento;
5) dal 7,50 per cento al 6,50 per cento."
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 21 dicembre 1978, n.845 ha disposto (con l'art. 25 comma 3) che "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento."
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 9 ottobre 1989, n.338 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n.389 ha disposto (con l'art. 2 comma 16) che "Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione."