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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  22-11-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

(Nuove norme sugli organi universitari)


A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorché per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:
a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;
b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;
c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6.
Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti.
Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.
Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766.
Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. È consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico.
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.
Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo o terzo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.
Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie è composto da:
a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo;
c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;
d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti;
f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 novembre 1973, n.766
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:
a) il pro-rettore;
b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università;
c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;
d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;
e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
g) un rappresentante del personale non insegnante;
h)
((sei rappresentanti))
degli studenti.
I membri di cui alle lettere b) e c) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'università rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.
Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.
((Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle università, nei consigli di facoltà, quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:
a) università fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;
b) università da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;
c) università con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.
Per i consigli di facoltà le percentuali sono riferite agli
studenti iscritti alle facoltà stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.
La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'università e, per i consigli di facoltà, di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.
La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo))
.
Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.
Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nello ateneo.