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REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1592

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
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Testo in vigore dal:  22-12-1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.