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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1973, n. 580

Misure urgenti per l'Università.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766 (in G.U. 01/12/1973, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  21-8-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Nuove procedure per l'edilizia universitaria)


Per la realizzazione delle opere di edilizia, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.
Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.
La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.
Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'arca idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato art. 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291.
Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.
Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo e terzo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni. (12) (15) (16)
((18))

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.
Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo, ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.
I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.
La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.

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AGGIORNAMENTO (12)

Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a L. 1.580.000.000".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto- legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000".