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LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  4-6-1971

Art. 3


Le aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera ed universitaria sono prescelte secondo le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, vigente o adottato.
La scelta delle aree non conforme alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere, per l'edilizia ospedaliera, di una commissione, composta dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal medico provinciale e dal sindaco o da un assessore da lui delegato e, per l'edilizia universitaria, di una commissione, costituita ai sensi dello articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale delibera, da adottarsi entro trenta giorni dalla emissione del parere della competente commissione, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.
La variante adottata ai sensi del precedente comma, è approvata con decreto del provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.
I decreti emessi dal Ministro per i lavori pubblici o dal provveditore alle opere pubbliche equivalgono a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza delle opere.