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LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal: 4-6-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Il piano regolatore generale e' approvato con decreto del Ministro
per  i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici".
  Dopo il penultimo comma dell'articolo 10 della legge richiamata nel
comma precedente e' aggiunto il seguente comma:
  "Non  sono  soggette  alla  preventiva  autorizzazione le varianti,
anche  generali,  intese  ad  adeguare il piano approvato ai limiti e
rapporti   fissati   con   i   decreti   previsti  dall'ultimo  comma
dell'articolo  41-quinquies e dall'articolo 41-septies della presente
legge  nonche'  le  modifiche  alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso".