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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. 361

Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

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vigente al 05/12/2024
Testo in vigore dal:  19-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i quali prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7 del citato articolo 8 che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1 gennaio 2005;
Visto l'articolo 8, comma 10, lettera c), della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge sono destinate anche a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed ai gas di petrolio liquefatti anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nelle località individuate sulla base dell'articolo medesimo, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei territori predetti;
Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha rideterminato le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
Viste le osservazioni della Corte dei conti deliberate nell'adunanza del 17 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999, con la quale si è provveduto ad accogliere le predette osservazioni;
Considerato che sulla base di comunicazioni effettuate dalla Commissione europea, alla data del 29 luglio 1999 era stata già effettuata la diramazione a tutti gli Stati membri dell'informativa utile alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione della struttura delle accise sugli oli minerali; che, inoltre, non risultano essere state sollevate obiezioni dagli Stati membri alla scadenza del secondo mese successivo alla diramazione della predetta informativa e che, pertanto, appare essersi determinata la condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, terzo periodo, della predetta direttiva n. 92/81/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il beneficio derivante dalla compensazione dell'aumento progressivo dell'accisa per consentire le riduzioni di costo previste, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
fissato, per l'anno 1999, in lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed in lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria mediante reti canalizzate. Per gli anni successivi la determinazione del beneficio è effettuata, annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il beneficio sul gasolio di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, nei confronti degli esercenti impianti o depositi, a scopo commerciale, dove sono detenuti prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, nonché dei rappresentanti fiscali, tenuti a fornire, ad un prezzo che trasferisca all'acquirente il suddetto beneficio, gasolio usato come combustibile per riscaldamento, a titolari d'impianti o loro legali rappresentanti, intestatari delle fatture, che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, da allegare al registro di cui al comma 3, attestante, sotto la propria responsabilità, l'ubicazione dell'impianto, situato nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricade nella predetta zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, così come indicato dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998, nel quale il prodotto verrà impiegato.
3. Per poter beneficiare dell'accredito di cui al comma 2, i fornitori menzionati nel medesimo comma:
a) riportano, nelle annotazioni effettuate sul registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, ovvero nelle contabilità tenute ai seni dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, distintamente dagli altri i quantitativi complessivi giornalieri di gasolio aventi diritto all'accredito forniti, indicando gli utilizzatori con i singoli quantitativi consegnati;
b) presentano entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre, istanza, in triplice esemplare, al competente ufficio tecnico di finanza, indicando i quantitativi fatturati di gasolio usato come combustibile per riscaldamento sui quali viene chiesto l'accredito complessivamente erogati nel bimestre medesimo.
4. L'ufficio tecnico di finanza provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 689 del 1996, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, lettera b); gli interessi competono al saggio legale, a decorrere dal suddetto termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, qualora non rispettato.
5. Il beneficio sui gas di petrolio liquefatti di cui al comma 1 è concesso mediante accredito d'imposta effettuato nei confronti degli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2, tenuti a fornire il prodotto ad un prezzo che trasferisca agli utenti il suddetto beneficio. Gli esercenti summenzionati riportano, in apposito registro di carico e scarico da tenere secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, al carico, le partite di prodotto pervenute, con riferimento ai documenti di accompagnamento, ed allo scarico, ogni dieci giorni, considerando la terza decade conclusa con l'ultimo giorno del mese, i quantitativi complessivamente erogati, secondo le indicazioni di apposito contatore totalizzatore, immediatamente accessibile agli incaricati dei controlli di cui al comma 6. I predetti esercenti presentano al competente ufficio tecnico di finanza, con le modalità di cui al comma 3, apposita istanza, con l'indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l'accredito.
6. Il competente ufficio tecnico di finanza, oltre ai controlli formali sulle istanze di cui ai commi 3 e 5, effettua, al fine di verificarne la veridicità, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali come individuati dai rispettivi ordinamenti. A tale fine, il direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze emana specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei controlli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 v. note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione, che si riferisce alle funzioni del Presidente della Repubblica, è il seguente: "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- I testi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", sono i seguenti:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato ''Orimulsion'' (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento".
- Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della sopracitata legge n. 448 del 1988 è il seguente:
"10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nella province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;".
- Il testo dell'art. 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998 è il seguente:
"13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)".
- Il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 recante "Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion" ha stabilito, tra l'altro, le seguenti aliquote d'imposta, a decorrere dal 16 gennaio 1999: gasolio usato come combustibile per riscaldamento:
L. 780.731 per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: L. 367.784 per mille chilogrammi.
- Il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes- sive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di stumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- I testi dei commi 1 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le mateie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle prov- ince e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" sono i seguenti:
"1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
- Il testo dell'art. 8, paragrafo 4, della direttiva n. 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 è il seguente:
"4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.
Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante "Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi" è il seguente:
"Art. 6. - 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'U.T.F. verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta. Il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.
2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'U.T.F., espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro trenta giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.
3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'U.T.F., effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.
4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, è seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.
5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con al sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito".
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme" è il seguente:
"Art. 4. - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" è il seguente:
"Art. 2. - 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10".
- I testi dell'art. 1 comma 1, lettera z) e dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" sono i seguenti:
"Art. 1. - 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a)-v) (Omissis).
z) per ''gradi-giornò' di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado-giorno (GG)".
"Art. 2. - 1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendetemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000".
- Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998 è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante "Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise e successive modifiche" è il seguente:
"Art. 11. - 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:
a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), od all'articolo 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi.
Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali".
- Il testo dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" è il seguente:
"2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a)-b) (Omissis).
c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata".
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, è il seguente:
"Art. 12. - 1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'U.T.F. competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente U.T.F.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzione o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.
4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale".