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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2001)
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Testo in vigore dal:  17-3-1997
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impiegi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Impiego di alcole denaturato con denaturante generale
1. L'alcole etilico destinato alla vendita per essere utilizzato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata "denaturante generale dell'alcole etilico", costituita dalle seguenti sostanze, preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone:
a) tiofene: grammi 125;
b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3 di soluzione acquosa al 25 per cento in peso.
2. La denaturazione di cui al comma 1 può essere anche effettuata aggiungendo , ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una "miscela-madre" costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, previamente addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale "miscela-madre" viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed è ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro.
3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume. Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati "buon gusto", o per l'alcole "neutro" definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, più in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni "alcoli greggi", "teste e code" e simili. Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles, se diversa dal tenore in alcole etilico.
L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole "buon gusto" e l'alcole "neutro" distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro Tralles, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli "greggi" e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonché di deposito in regime sospensivo, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.
4. Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonché dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attività, è consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione è ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, è trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.
5. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità, che non può essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonché il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.
6. Dopo la denaturazione e prima della vendita non è consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonché quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro.
7. Per gli impieghi di cui al comma 1 può essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non è consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.
8. Chiunque intende detenere in deposito l'alcole etilico denaturato di cui al presente articolo in quantità superiore a 300 litri deve farne denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dall'art. 63, comma 2, lettera d), del testo unico e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depo siti per uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e scarico vengono effettuati con cadenza decadale. Fermo restando l'obbligo della denuncia e del rilascio della licenza di esercizio,
((le ditte che detengono nei propri locali di vendita il prodotto suddetto, in quantità superiore a 300 litri, già confezionato, in recipienti delle capacità nominali di cc 250, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 5.000,))
chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) i suddetti recipienti devono recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza UTF, per i prodotti nazionali, l'indicazione che trattasi di alcole denaturato con denaturante generale, il quantitativo idrato e quello anidro;
b) le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'UTF che la ha rilasciata devono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise o in rilievo, mentre le altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'UTF;
c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantità non superiore a litri 10.000 ed esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.
9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione "Vale per la circolazione interna". Se il destinatario non è soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.
10. I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non è tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.
11. Le dizioni "alcole etilico denaturato con denaturante generale" e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non già in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.
12. I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole recuperato può essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.