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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996, n. 210

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/06/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1997)
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Testo in vigore dal:  25-6-1997
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Art. 11

Obblighi dello speditore
((
1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:
a) annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) od all'articoli 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi.
Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;
b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;
))
2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, è pure tenuto:
a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;
b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS.
((
3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all'art. 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione "Dispensa dalla firma".
))