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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 52

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
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Art. 9

Indennità di impiego operativo ed altre indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 125 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è elevata al 125 per cento.
((5))
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unità navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennità operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennità supplementari già eventualmente in godimento.
7. L'indennità supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è così disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unità di fanteria con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennità supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora più favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto».
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.
10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, così come modificato dal comma 2, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è così modificato:
«Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.».
11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilità, un'indennità di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.
13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennità, compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennità supplementare pari a un ventesimo dell'indennità operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni.
14. Per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.
15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento".