stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. 69

Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

nascondi
Testo in vigore dal:  19-6-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attività spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, recante disposizioni per le attività spettacolistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito applicativo
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attività sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.".
- Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", come modificato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attività spettacolistiche). 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attività spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 .
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1997.
Note all'art. 1:
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
- Si riporta il testo della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto":
"Tabella C (Spettacoli ed altre attivita)
1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiatura similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.".