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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284

Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994
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Testo in vigore dal:  26-5-1994

Art. 5

Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
1. È istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attività di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. È abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica

PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994

Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 5

Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 568/1988, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:
"Art. 15. - 1. Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che ha il compito di assicurare il necessario supporto metodologico, organizzativo e conoscitivo alle attività di programmazione, di promozione, di valutazione e di controllo del sistema finanziario e del sistema informativo, attraverso le opportune intese atte a perseguire sul piano tecnico-amministrativo l'obiettivo di efficienza nella gestione del Fondo.
2. Il comitato è composto dal dirigente generale e del Fondo che lo presiede, dai dirigenti assegnati al medesimo, nonché da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali. Per ognuno dei rappresentanti può essere designato un supplente. Nella trattazione di materie rientranti nella competenza di altri dicasteri, il comitato può chiamare a partecipare, di volta in volta, funzionari da questi dipendenti.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano in carica cinque anni prorogabili una sola volta.
4. Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo.
5. Per esigenze specifiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato non più di due esperti della materia da trattare.
6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte dalle sezioni del Fondo".