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LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2013)
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Testo in vigore dal:  28-5-1987
Art. 8. (Regolamento del fondo di rotazione) 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva. 2. Al fondo di rotazione e' preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario e' coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 4. E' destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non piu' del 50 per cento dei posti previsti per tale organico puo' essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.