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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284

Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994
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Testo in vigore dal: 26-5-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche comunitarie;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  ed   in
particolare   l'art.  3  relativo  al  coordinamento  dell'azione  di
intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio
nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, concernente l'approvazione del regolamento per l'erogazione e
le  procedure  amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1991,
recante  atto  di  indirizzo e coordinamento alle regioni concernente
procedure di accelerazione per il pieno  utilizzo  dei  finanziamenti
comunitari;
  Vista  la  legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e
l'esecuzione del trattato sull'Unione europea;
  Visto  il  decreto-legge  8  marzo  1994,   n.   155,   concernente
disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 6;
  Visti  i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali n.
2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93,
approvati dal Consiglio dei Ministri della Comunita' europea in  data
20 luglio 1993;
  Ritenuta  l'esigenza di definire nuove procedure per l'applicazione
della normativa sopra  richiamata,  sia  per  la  formulazione  degli
indirizzi, sia per la programmazione e l'attuazione degli interventi,
innovando  rispetto  a  quelle  di  cui  alla delibera del CIPE del 2
dicembre 1987;
  Ritenuta la necessita' che tali procedure siano atte  a  consentire
che  gli  interventi  da  realizzare  in  regime  di  cofinanziamento
comunitario siano coerenti con il complesso delle azioni di  politica
economica e finanziaria nazionale e configurati in modo da permettere
un  tempestivo  reperimento della quota-parte nazionale e comportino,
qualora proposti o assentiti dalle autorita' italiane, la contestuale
individuazione delle fonti di finanziamento nazionale;
  Ritenuta  altresi'  l'esigenza  che  detti  interventi   assicurino
risultati  commisurati  alle  risorse  impiegate  e  siano realizzati
secondo criteri di efficienza, nei  tempi  previsti  dalle  decisioni
comunitarie;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 1994;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica  e  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Coordinamento della politica economica nazionale
               con le politiche economiche comunitarie
  1.  Per assicurare l'unita' di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione
amministrativa, il buon andamento della pubblica  amministrazione  ed
il  pieno  e  tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate
all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche
nazionali con quelle della  Comunita'  europea,  tenuto  conto  della
progressiva   attuazione   dell'Unione   europea,   e  provvede  alle
deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, nonche' all'individuazione delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione  delle politiche cofinanziate dalla Comunita' europea
in ambito nazionale. A tal fine, il Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   d'intesa   con   il   Ministro  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del  tesoro,
promuove   e  coordina,  nel  rispetto  delle  diverse  competenze  e
nell'ambito delle attribuzioni previste  dal  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n. 96, la cooperazione tra le amministrazioni centrali
dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati,  ai  sensi
della vigente normativa nazionale e comunitaria.
  2.   Le   amministrazioni   competenti   svolgono  ogni  necessaria
attivita',  anche  nelle  fasi  negoziali  in  sede  comunitaria   in
collaborazione  con il Ministero degli affari esteri, affinche' venga
assicurata la coerenza fra le politiche  perseguite  dalla  Comunita'
con  il  complesso  delle  azioni di politica economica e finanziaria
nazionale, comprese quelle in  attuazione  degli  obblighi  derivanti
dalla  convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del
trattato sull'Unione europea ratificato con la legge 3 novembre 1992,
n. 454,  con  particolare  riferimento  agli  interventi  nelle  aree
depresse.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  nel  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento
          del Ministero del bilancio e della programmazione economica
          e  istituzione   del   Comitato   dei   Ministri   per   la
          programmazione economica".
             -  Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987
          e' il seguente:
             "Art. 2 (Competenze del Comitato  interministeriale  per
          la     programmazione    economica).    -    Il    comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          salve   le   attribuzioni   del   Consiglio  dei  Ministri,
          nell'ambito  dell'azione  necessaria  per  armonizzare   la
          politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
               a)  esamina  le  connessioni  fra  le  politiche delle
          Comunita' europee e la programmazione economica nazionale;
               b) elabora gli  indirizzi  generali  da  adottare  per
          l'azione  italiana in sede comunitaria per il coordinamento
          delle iniziative delle amministrazioni ad essa  interessate
          nonche'  per  la  partecipazione finanziaria dello Stato al
          bilancio comunitario;
               c) adotta direttive generali per il proficuo  utilizzo
          dei   flussi  finanziari,  sia  comunitari  che  nazionali,
          indicandone  le  quote  per   amministrazioni   competenti,
          dettando altresi' i criteri generali per il controllo della
          spesa.
             2.  Agli  indirizzi ed alle direttive generali di cui al
          comma  1  si  attengono,  nelle   materie   di   rispettiva
          competenza,    il   comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI)  e   il
          comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES).
             3.  Il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento delle
          politiche comunitarie fa parte dei  comitati  indicati  nei
          commi  1  e  2,  nonche' del Comitato interministeriale del
          credito e del risparmio.  Le  funzioni  attribuite  a  tali
          comitati   sono   esercitate  su  iniziativa  dei  Ministri
          competenti d'intesa col suddetto Ministro".
             "Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1.  Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), entro il 30 giugno di  ogni  anno,  determina,  con
          riferimento  anche  al  progetto  preliminare  di  bilancio
          generale delle Comunita' europee, le  linee  di  fabbisogno
          finanziario,  statale  e regionale, connesso all'attuazione
          in  Italia  delle  politiche  comunitarie,   indicando   le
          relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di
          massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal
          fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
             2.  Il  comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE),  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno,
          definisce  il  programma  degli  interventi  finanziari  da
          effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il  concorso
          comunitario,  a  tal  fine coordinando fra loro i programmi
          statali e regionali in materia".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  47  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e' il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -   Il   testo   dell'art.   3  del  D.Lgs.  n.  96/1993
          (Trasferimento delle competenze dei soppressi  Dipartimento
          per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
          per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art.  3  della  legge 19 dicembre 1992, n.  488), come
          modificato dall'art. 6 del D.L. 8 marzo 1994,  n.  155,  in
          corso di conversione in legge, e' il seguente:
             "Art.  3  (Programmazione  degli  interventi  nelle aree
          depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e  della
          programmazione  economica). - 1. Il Ministro del bilancio e
          della programmazione economica  attende  al  coordinamento,
          alla  programmazione,  anche finanziaria, ed alla vigilanza
          sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree
          economicamente  depresse  del  territorio   nazionale.   Il
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa  con  il  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie, agisce assicurando il coordinamento
          di tale azione con la politica regionale, strutturale e  di
          coesione   economica  e  sociale  della  commissione  delle
          Comunita' europee, mediante specifico regolamento, adottato
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica,  d'intesa  con  il  Ministro  del
          tesoro  ed il Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie.
             2. In sede  di  definizione  della  manovra  di  finanza
          pubblica  per  il  periodo  compreso nel bilancio annuale e
          pluriennale,   il   Ministro   del   bilancio    e    della
          programmazione  economica, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome,  presenta al Consiglio dei Ministri una relazione
          sulle linee della politica economica per lo sviluppo  delle
          aree   territoriali,   ai   fini   della  presentazione  al
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economico-finanziaria  previsto  dall'art. 3 della legge 23
          agosto 1988, n.  362.  Nella  relazione  sono  indicate  le
          risorse  da destinare agli investimenti nelle aree depresse
          e sono  altresi'  delineate  le  iniziative  relative  alla
          utilizzazione  di  stanziamenti  in  conto capitale per gli
          investimenti nelle predette aree.
             3.  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  il  CIPE definisce le direttive
          generali  intese  al  perseguimento  degli   obiettivi   di
          sviluppo  nelle aree economicamente depresse del territorio
          nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo
          dell'attivita' della pubblica amministrazione e degli  enti
          pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.
             4.  Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma
          1,  il  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
          economica   procede   alla  stipulazione  di  contratti  di
          programma, di impresa, di intese di programma,  predisposti
          d'intesa  con  il Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato ed approvati dal CIPI".
           Note all'art. 1:
             - Per il testo degli articoli  2  e  3  della  legge  n.
          183/1987 si veda in nota alle premesse.
             -  Il  D.Lgs.  n.  96/1993  reca:  "Trasferimento  delle
          competenze dei soppressi Dipartimento  per  gli  interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione
          dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art.  3  della
          legge 19 dicembre 1992, n.  488".
             -  Il  testo  dell'art.  103  del  trattato  sull'Unione
          europea, ratificato con legge n. 454/1992, e' il seguente:
             "Art. 103. - 1. Gli Stati  membri  considerano  le  loro
          politiche economiche una questione di interesse comune e le
          coordinano  nell'ambito  del  Consiglio, conformemente alle
          disposizioni dell'art.  102 A.
             2. Il Consiglio, deliberando a  maggioranza  qualificata
          su  raccomandazione  della commissione, elabora un progetto
          di indirizzi di massima per le politiche  economiche  degli
          Stati   membri   e  della  Comunita',  e  ne  riferisce  le
          risultanze al Consiglio europeo.
             Il Consiglio europeo, deliberando sulla  base  di  detta
          relazione  del  Consiglio,  dibatte  delle  conclusioni  in
          merito  agli  indirizzi  di  massima   per   le   politiche
          economiche degli Stati membri e della Comunita'.
             Sulla   base   di   dette   conclusioni,  il  Consiglio,
          deliberando   a   maggioranza   qualificata,   adotta   una
          raccomandazione  che  definisce  i  suddetti  indirizzi  di
          massima. Il Consiglio  informa  il  Parlamento  europeo  in
          merito a tale raccomandazione.
             3.  Al  fine  di garantire un piu' stretto coordinamento
          delle politiche economiche e una convergenza  duratura  dei
          risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla
          base  di  relazioni presentate dalla commissione, sorveglia
          l'evoluzione economica in ciascuno  degli  Stati  membri  e
          nella   Comunita',  nonche'  la  coerenza  delle  politiche
          economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo
          2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.
             Ai fini di detta sorveglianza multilaterale,  gli  Stati
          membri   trasmettono   alla   commissione  le  informazioni
          concernenti  le  misure  di  rilievo   da   essi   adottato
          nell'ambito della loro politica economica, nonche' tutte le
          altre informazioni da essi ritenute necessarie.
             4.  Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al
          paragrafo 3, che  le  politiche  economiche  di  uno  Stato
          membro  non  sono  coerenti con gli indirizzi di massima di
          cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto
          funzionamento  dell'Unione  economica   e   monetaria,   il
          Consiglio,   deliberando   a   maggioranza  qualificata  su
          raccomandazione  della  commissione,  puo'  rivolgere  allo
          Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il
          Consiglio,   deliberando   a   maggioranza  qualificata  su
          proposta  della  commissione,  puo'  decidere  di   rendere
          pubbliche le proprie raccomandazioni".