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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 1993, n. 96

Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1993
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
Testo in vigore dal:  24-6-1995
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e istituzione di un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale.
1. A far data dal 15 aprile 1993 cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, così come disciplinato dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64; le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del bilancio e della programmazione economica.
((4))
2. L'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si attua secondo le finalità di coesione economica e sociale e secondo le norme del presente decreto utilizzando anche il trasferimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, di seguito denominati, rispettivamente, Dipartimento ed Agenzia, soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto che "La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria."