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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. 284

Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/05/1994
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Testo in vigore dal:  26-5-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 3 relativo al coordinamento dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente l'approvazione del regolamento per l'erogazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1991, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari;
Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea;
Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 6;
Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, approvati dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea in data 20 luglio 1993;
Ritenuta l'esigenza di definire nuove procedure per l'applicazione della normativa sopra richiamata, sia per la formulazione degli indirizzi, sia per la programmazione e l'attuazione degli interventi, innovando rispetto a quelle di cui alla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987;
Ritenuta la necessità che tali procedure siano atte a consentire che gli interventi da realizzare in regime di cofinanziamento comunitario siano coerenti con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e configurati in modo da permettere un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale e comportino, qualora proposti o assentiti dalle autorità italiane, la contestuale individuazione delle fonti di finanziamento nazionale;
Ritenuta altresì l'esigenza che detti interventi assicurino risultati commisurati alle risorse impiegate e siano realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento della politica economica nazionale
con le politiche economiche comunitarie
1. Per assicurare l'unità di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, il buon andamento della pubblica amministrazione ed il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche nazionali con quelle della Comunità europea, tenuto conto della progressiva attuazione dell'Unione europea, e provvede alle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché all'individuazione delle amministrazioni responsabili dell'attuazione delle politiche cofinanziate dalla Comunità europea in ambito nazionale. A tal fine, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del tesoro, promuove e coordina, nel rispetto delle diverse competenze e nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Le amministrazioni competenti svolgono ogni necessaria attività, anche nelle fasi negoziali in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinchè venga assicurata la coerenza fra le politiche perseguite dalla Comunità con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale, comprese quelle in attuazione degli obblighi derivanti dalla convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del trattato sull'Unione europea ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, nel testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica".
- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 è il seguente:
"Art. 2 (Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica). - Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro".
"Art. 3 (Bilancio e programmazione comunitari). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come modificato dall'art. 6 del D.L. 8 marzo 1994, n. 155, in corso di conversione in legge, è il seguente:
"Art. 3 (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). - 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della commissione delle Comunità europee, mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.
3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse.
- Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Il testo dell'art. 103 del trattato sull'Unione europea, ratificato con legge n. 454/1992, è il seguente:
"Art. 103. - 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'art. 102 A.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottato nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni".