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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 124

Esodo volontario del personale già dipendente delle esattorie delle imposte dirette
1. Il personale di cui all'articolo 122, che non intende avvalersi del diritto di essere manutenuto in servizio può chiedere l'applicazione dei benefici previsti del presente articolo con contestuale obbligo di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro.
2. A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 è attribuita una maggiore anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato, fino ad un massimo di cinque anni, da valere nei confronti dei fondi pensionistici, previsti per legge, in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile, ovvero della maturazione del diritto a pensione.
3. In deroga alle norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, il personale iscritto al fondo, che vuole avvalersi dei benefici di cui al comma 2, può chiedere l'applicazione della maggiore anzianità ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico della assicurazione generale obbligatoria. In tal caso non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 della citata legge n. 377 del 1958 e nell'articolo 7 della legge 29 luglio 1971, n. 587 e l'importo dei contributi versati nel fondo di previdenza è trasferito all'assicurazione generale obbligatoria a scomputo dell'onere finanziario di cui al comma 6 del presente articolo.
4. La domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, con richiesta di applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata allo speciale fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali ed al competente concessionario, a pena di decadenza entro tre mesi dall'entrata in funzione del nuovo servizio di riscossione. Per il personale non iscritto al fondo di previdenza, la domanda va presentata alla compente sede provinciale dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successiva alla domanda ed il lavoratore è esonerato dall'obbligo di prestare il preavviso di cui all'articolo 2118 c.c. (3)
5. Coloro che si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui al presente articolo non possono essere assunti, a qualsiati titolo, alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici non economici, né possono svolgere incarichi affidati da tali amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro non è regolato dai contratti collettivi del settore esattoriale.
7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato da lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986, 1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni suddetti dell'accantonamento "Ristrutturazione della amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso alle gestioni previdenziali delle somme erogate per effetto delle disposizioni recate dal presente articolo.
((19))



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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 8, comma 9) che "Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990."

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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".