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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 122

Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
1. Il personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e le ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, ha diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, divenuti concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è compresa l'esattoria e la ricevitoria presso cui prestata servizio.
Lo stesso personale ha diritto inoltre a prestare la propria attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia della esattoria o ricevitoria di appartenenza.
2. Il diritto di cui al comma 1, è condizionato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;
b) età non superiore, alla data del conferimento della concessione, agli anni sessanta; si prescinde da tale limite nei confronti del personale che ha optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché nei confronti del personale che non ha conseguito diritto a pensione.
3. Il rapporto di lavoro del personale indicato nel comma 1 sarà disciplinato dai contratti collettivi di lavoro di categoria alla cui applicazione è tenuto il concessionario; è comunque garantito agli interessati:
a) l'anzianità di servizio, acquisita alla data del conferimento della concessione;
b) l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi il migliore inquadramento e gli incrementi retribuitivi conseguiti successivamente alla suddetta data, sempre che dovuti in applicazione di norme, contrattuali collettive;
c) la posizione previdenziale prevista a norma di legge, acquisita alla data del conferimento della concessione.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti:
a) del personale esattoriale ausiliario assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento:
b) del personale impiegatizio, non iscrivibile al fondo di previdenza ai sensi dell'articolo 8, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, assunto con contratto a tempo indeterminato anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento;
c) dei dipendenti assunti successivamente al 31 dicembre 1983, in sostituzione numeri del personale di cui al comma 1 ed alle lettere a) e b), del presente comma, cessato dal servizio.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".