DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-11-1990
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 113.
                      Premio di incentivazione

  1. Il premio di incentivazione alla produttivita' di cui all'art. 7
del  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211,
e'  rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile,
per 12 mensilita', qui appresso indicata, di lire: ((3))


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(( Livello |
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1          | 135.000
2          | 155.000
3          | 190.000
4          | 210.000
5          | 235.000
6          | 265.000
7          | 305.000
8          | 370.000
9          | 415.000))

  2.  Il  premio,  da  corrispondere  al  personale dell'azienda ed a
quello  formalmente  comandato  o  assegnato,  e'  attribuito secondo
criteri  e  modalita'  definite  in sede di contrattazione decentrata
aziendale   che   tengano   comunque   conto   della   produttivita',
dell'efficienza   e   delle   presenze   effettive  in  servizio  del
dipendente.
  3.   L'aumento,   rispetto   al   premio   di  incentivazione  alla
produttivita'  previsto  dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 211/1986, e' corrisposto dal 1 febbraio 1987.
  4.  Il  premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con
compensi   od   indennita'   corrisposti   a  medesimo  titolo  nelle
amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al
personale  proveniente  dal  Corpo  forestale,  ai sensi dell'art. 43
della  legge  1  aprile  1981,  n.  121.  Qualora l'importo di cui al
predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione
del  comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione
della differenza.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  decreto  del  presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha
disposto   che   A  decorrere  dal  1  ottobre  1990,  il  premio  di
incentivazione  di  cui  all'articolo  113 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminato.