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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/2024)
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Testo in vigore dal:  21-11-1990
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Art. 113

Premio di incentivazione
1. Il premio di incentivazione alla produttività di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, è rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilità, qui appresso indicata, di lire:
((3))
(( Livello
))

2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, è attribuito secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttività, dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.
3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttività previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, è corrisposto dal 1 febbraio 1987.
4. Il premio di incentivazione di cui sopra non è cumulabile con compensi od indennità corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonché con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avrà diritto alla corresponsione della differenza.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il decreto del presidente della repubblica 4 agosto 1990, n.335 ha disposto che A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminato.