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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1986, n. 211

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 17 ottobre 1985 per il personale dell'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo.

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Testo in vigore dal:  27-5-1986

Art. 7

Incentivazione alla produttività


In relazione al particolare impegno richiesto al personale per la progettazione ed esecuzione di progetti-obbiettivo di conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli e l'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari è corrisposto un premio di incentivazione alla produttività negli importi mensili lordi e con i criteri appresso indicati:
Qualifica Importo base + Maggiorazione = Totale


L'importo base verrà corrisposto mensilmente per dodici mesi al personale comunque in servizio presso l'AIMA, compreso il personale dell'ufficio di ragioneria, in relazione alla effettiva presenza lavorativa: a tal fine gli importi giornalieri vanno computati in ragione di un ventiseiesimo dell'importo mensile o il correlativo rapporto per le settimane lavorate su cinque giorni. Lo stesso compenso compete anche al personale di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e per quello assente per infermità o infortunio derivanti da causa di servizio.
Le maggiorazioni saranno erogate al personale a consuntivo della realizzazione degli obiettivi programmati.
Esse costituiranno, nel complesso delle maggiorazioni capitariamente computate maggiorate delle quote derivanti dalle minori erogazioni del premio base per assenza dal servizio, una disponibilità unica da erogare al personale, mediante accordo da definire in sede aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge-quadro, in base ai criteri seguenti:
a) livello di professionalità;
b) presenza lavorativa;
c) impegno partecipativo al perseguimento degli obiettivi programmati.
Sono fatte salve per il periodo pregresso le eccedenze relative alle erogazioni di premi o indennità comunque denominati legittimamente erogati al personale inquadrato nell'Azienda.
L'importo base di cui al presente articolo non è cumulabile per il personale proveniente dal Corpo forestale, con la particolare indennità già percepita ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, fino a quando tale importo base non sarà superiore a quello dell'indennità predetta; nel qual caso competerà la relativa differenza.
Note all'art. 7:
Il testo degli articoli 45 e 47 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:
"Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è Fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio.
Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.
Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate".
"Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".
Il testo dell'art. 14 della legge-quadro sul pubblico impiego, approvata con legge 29 marzo 1983, n. 93, è il seguente:
"Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
Il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:
"Art. 43. - Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, è stabilito sulla base di accordi di cui all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'art. 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, più classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennità di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11 luglio 1980, 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di pulizia sono distribuite nei limiti retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelle corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore, di prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori è attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello:
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo: a detta qualifica del ruolo direttivo è attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art. 137 della legge 11 luglio 193, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con quattro anni di anzianità di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per difetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento è attribuito il trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma, della legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge è concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianità di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con graduatoria entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianità di servizio maturata al 1 gennaio 1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza, nei ruoli di cui all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilità effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orario aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennità per la presenza e per i servizi fuori sede nonché il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio può essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalità prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.
Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme della presente legge".