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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/2024)
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Testo in vigore dal: 12-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile
1987 (registrato alla Corte dei conti in data 22 aprile 1987, atti di
Governo,  registro  n.  64, foglio n. 27) con il quale al prof. Livio
Paladin,  Ministro  senza  portafoglio, e' stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,   contenente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  26  aprile  1987,  con  la  quale, respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali  dissenzienti  o  che abbiano dichiarato di non partecipare
alla   trattativa,   e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per  il  triennio  1985-1987  riguardante  il  comparto del personale
dipendente  dalle  aziende  e  dalle  amministrazioni  dello Stato ad
ordinamento  autonomo  di  cui  all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8 aprile 1987
tra  la  delegazione  di  parte  pubblica  composta come previsto dal
citato  art.  5  e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
CISNAL,  CISAL,  CONFSAL, CONFEDIR, CISAS e USPPI e le organizzazioni
sindacali  di  categoria  ad esse aderenti; accordo cui hanno aderito
successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti
alle  trattative:  la  CILDI  e la CONSAL in data 14 aprile 1987 e la
CASIL in data 16 aprile 1987;
    Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto
del   Presidente   della  Repubblica  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale riguardante il comparto
del  personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello
Stato  ad  ordinamento  autonomo,  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, per il triennio
1985-1987;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  delle  poste  e delle telecomunicazioni,
delle finanze, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'agricoltura e
delle foreste;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto, riferentisi al
triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si applicano al personale
del  comparto  di  contrattazione  collettiva  delle  aziende e delle
amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  cosi' come
determinato  e  composto  per  effetto  dell'art.  5  del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
  2.  Gli  effetti  economici  decorrono  dal  1  gennaio  1986  e si
protrarranno fino al 30 giugno 1988.
  3.  Il presente decreto si applica inoltre al personale in servizio
nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
            NOTE

          Note alle premesse:
            Il  testo  degli  articoli 5, 6 e 12 della legge 29 marzo
          1983,  n.  93,  (Legge-quadro  sul pubblico impiego), e' il
          seguente:
            "Art.   5.  (Comporti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati   in   un   numero   limitato  di  comparti  di
          contrattazione collettiva. Per ciascun
            comparto  le  delegazioni  di  cui agli articoli seguenti
          provvedono  alla  stipulazione  di  un  solo accordo, salvo
          quanto previsto dal successivo art. 12.
            La   determinazione   del   numero   dei  comparti  e  la
          composizione  degli  stessi sono effettuate con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  di delibera del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso    definiti    con   le   confederazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
            Eventuali  variazioni nel numero e nella composizione dei
          comparti   sono   disposte  con  il  medesimo  procedimento
          previsto nel comma precedente.
            Il  comparto  comprende,  nel  rispetto  delle  autonomie
          costituzionalmente  garantite, i dipendenti di piu' settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini".
            "Art.  6.  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  dal  Ministro  per la funzione pubblica da lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
            La  delegazione  e'  integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
            I  Ministri,  anche  in  ordine  alle  disposizioni degli
          articoli  seguenti, possono delegare sottosegretari in base
          alle norme vigenti.
            La  delegazione  sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle  organizzazioni  nazionali  di categoria maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
            Le  delegazioni,  che  iniziano le trattative almeno otto
          mesi  prima  della  scadenza dei precedenti accordi debbono
          formulare   una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro  mesi
          dall'inizio delle trattative.
            Nel  corso  delle  trattative  la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
            Le  organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono   trasmettere   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  ai  Ministri  che compongono la delegazione le
          loro osservazioni.
            Il  Consiglio  dei  Ministri,  entro il termine di trenta
          giorni   dalla   formulazione   dell'ipotesi   di  accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal  successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in
          caso  di  determinazione negativa le parti devono formulare
          entro  il  termine  di sessanta giorni una nuova ipotesi di
          accordo,  sulla  quale delibera nuovamente il Consiglio dei
          Ministri.
            Entro  il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo,  con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  delibera  del Consiglio dei Ministri, sono recepite
          ed  emanate  le  norme risultanti dalla disciplina prevista
          dall'accordo".
            "Art.  12.  (Accordi  sindacali  intercompartimentali). -
          Fermo  restando  quanto  disposto dal precedente art. 2, al
          fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione delle posizioni
          giuridiche  dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti  specifiche  materie  concordate  tra le parti. In
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi  quelli  per  malattia  e maternita', le ferie, il
          regime  retributivo  di attivita' per qualifiche funzionali
          uguali  o  assimilate,  i  criteri per i trasferimenti e la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'   i   criteri   per  la  eventuale  concessione  di
          particolari      trattamenti     economici     integrativi,
          rigorosamente  collegati  a specifici requisiti e contenuti
          delle prestazioni di lavoro.
            (I  rimanenti  commi  del medesimo articolo concernono la
          composizione     della     delegazione    della    pubblica
          amministrazione e di quella delle organizzazioni sindacali,
          nonche' le regole procedimentali da applicarsi)".
            -  Il  testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica marzo 1986, n. 68, e' il seguente:
            "Art.  5.  (Comparto  del personale delle aziende e delle
          amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo). - 1.
          Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  del personale
          delle  aziende  e  delle  amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:

              Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni
          (PP.TT.);
              Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
              Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di  Stato
          (A.A.M.S.);
              Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
              Azienda   di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
          agricolo (A.I.M.A.);
              Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
              Corpo nazionale di vigili del fuoco.
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
              dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal
          Ministro  per  la funzione pubblica da lui delegato, che la
          presiede;
              dal Ministro del tesoro;
              dal   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
              dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
              dal Ministro delle finanze;
              dal Ministro dei lavori pubblici;
              dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
              dal Ministro dell'interno.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ove non
          sia  nominato  il  Ministro  per la funzione pubblica, puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti   la   delegazione  di  parte  pubblica  possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
              4.    La   delegazione   sindacale   e   composta   dai
          rappresentanti:
                delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
          maggiormente   rappresentative   nel  comparto  di  cui  al
          presente articolo;
                delle     confederazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative su base nazionale".
              -  Il D.L. n. 163/1987 reca: "Finanziamento integrativo
          della   spesa  per  i  rinnovi  contrattuali  del  pubblico
          impiego,  del  Fondo  sanitario nazionale, del fondo comune
          regionale  e  del  fondo  ordinario, per la finanza locale,
          nonche' autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni
          al  personale". Il predetto decreto non e' stato convertito
          in legge per inutile decorso dei termini costituzionali (il
          relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  150  del  30  giugno 1987, serie gen.) ed e'
          stato   sostituito   dal  D.L.  30  giugno  1987,  n.  251,
          pubblicato  nella  stessa  Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30
          giugno 1987, serie gen.

          Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art. 5 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  68/1986  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
          1976,  n.  752,  reca:  "Norme  di attuazione dello statuto
          speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige in materia di
          proporzionale  negli uffici statali siti nella provincia di
          Bolzano  e  di  conoscenza  delle  due  lingue nel pubblico
          impiego". Il testo degli articoli 8 e 9 e' il seguente:
            "Art.  8.  -  Nella provincia di Bolzano sono istituiti i
          ruoli  locali  del  personale  civile delle amministrazioni
          dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici
          nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con
          i  numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto, posti dei
          ruoli,   di   cui  al  precedente  comma,  considerati  per
          amministrazione  e  per carriera, comunque denominate, sono
          riservati  a  cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei tre
          gruppi  linguistici  in rapporto alla consistenza di gruppi
          stessi  quale  risulta  dalle dichiarazioni di appartenenza
          rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
            I  commi  precedenti  non  si  applicano  per le carriere
          direttive  dell'Amministrazione civile dell'interno, per il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa".
            "Art.  9.  - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era
          gia'  in  servizio  in  provincia  di Bolzano continuera' a
          svolgere   le   proprie   attribuzioni,   ad   esaurimento,
          mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando
          lo stato giuridico ad essi relativo.
            I  posti  vacanti  al  20  gennaio 1972 e quelli che, per
          qualsiasi  causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo
          tale  data,  sono  coperti  attraverso  concorsi  ai  posti
          iniziali di ogni carriera.
            Conseguentemente  vengono  ridotti di altrettanti posti i
          corrispondenti   ruoli   generali   delle   amministrazioni
          interessate.
            Le  vacanze  nella prima attuazione delle seguenti norme,
          risultano  dalla  differenza  tra  i  posti  previsti dalle
          tabelle  di  cui  al  precedente  art.  8 e quelli di fatto
          coperti  dal  personale  di cui al primo comma del presente
          articolo".