DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-12-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50.
Fondo di incentivazione, progetti  di  produttivita',  efficienza del
                               lavoro

  1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del
Presidente  della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato
allo  scopo  di  promuovere  una  piu'  razionale  organizzazione del
lavoro,  per  incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la
qualita'  dei  servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a
progetti  espressamente  finalizzati  a  questi  obiettivi,  ai sensi
dell'art. 12 del suddetto decreto.
  (( 2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei
predetti  fini  saranno  individuati, dalle organizzazioni stipulanti
l'accordo   di   cui   al  presente  decreto,  attraverso  iniziative
concordate  ai  livelli  nazionali  di comparto nonche' ai livelli di
negoziazione  decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro
insiemi e per aree territoriali.))
  3. A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un piano
di  progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto
previsto  dall'art.  12 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio  1986,  n.  13,  il  cui  obiettivo  e'  l'incremento  della
produttivita'    e   dell'efficacia   dell'attivita'   amministrativa
attraverso  la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi
da raggiungere entro tempi prestabiliti.
  4.   A   tal  fine  saranno  avviate  adeguate  sperimentazioni  in
amministrazioni  e servizi concordati, con particolare riferimento, a
titolo  esemplificativo  e  prioritario,  in  tema di eliminazione di
arretrati,  accelerazione  dei  tempi  di risposta alle domande degli
utenti   (rilascio   di  permessi,  autorizzazioni,  licenze,  ecc.),
accertamenti fiscali.
  5. La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole
amministrazioni    centrali    o    periferiche    si   accompagnera'
all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di
produttivita',   procedure,  modalita'  di  esecuzione,  in  modo  da
costituire   anche   modelli   di   riferimento  per  l'attivita'  di
riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.
  6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero
appositi   nuclei  di  valutazione  (amministrazione  sindacato)  che
potranno   anche   avvalersi   di   centri   specializzati   esterni,
prioritariamente  a carattere pubblico, con compiti di progettazione,
valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.
  7.   I   nuclei   di   cui   al   precedente  comma  sono  composti
pariteticamente   di   cinque  rappresentanti  delle  amministrazioni
interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi
conseguiti  nelle  elezioni  per  la  rappresentanza  nei consigli di
amministrazione  e  sono  presieduti  dal funzionario piu' elevato in
grado.
  8.  Il  premio  di  produttivita'  connesso  alla realizzazione dei
progetti  sara'  corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con
riferimento   ai   lavoratori  effettivamente  coinvolti  nella  loro
esecuzione,  ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza
realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di
professionalita',  di  partecipazione, di capacita' di iniziativa dei
lavoratori interessati al progetto.
  9.  Nella  programmazione dei singoli progetti si determineranno le
modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base
degli  elementi  sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del
dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri
preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.
  10.   Per   progetti   di  rilevante  significato  il  comitato  di
valutazione  nazionale  potra' richiedere il parere dell'Osservatorio
del pubblico impiego.
  11. Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e
ai  progetti  pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  1  febbraio  1986, n. 13, si procedera', a partire
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, in tutte le
sedi  della  negoziazione  decentrata,  a  negoziare quelle modifiche
dell'organizzazione     del    lavoro    previste    negli    accordi
intercompartimentale  e  di  comparto che risultino funzionali ad una
piu'   razionale   ed   efficacia   utilizzazione   del   lavoro,  al
conseguimento  di  una maggiore efficienza, alla realizzazione di una
maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo.
  12.  A  tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi:
flessibilita'  dell'orario  di  lavoro;  istituzione  di nuovi turni;
reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per
un   arco  di  tempo  prolungato  dei  servizi  aperti  al  pubblico;
particolare  condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento
delle  pratiche  ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime
finalita'  di  crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia
del lavoro.
  13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, relative al
"fondo  di  incentivazione"  ed  alle  norme dell'art. 14 della legge
quadro  sul  pubblico  impiego  29  marzo 1983, n. 93, in ordine alla
negoziazione  decentrata,  il perseguimento degli obiettivi di cui ai
commi  precedenti  sara'  finanziato  con  il fondo di incentivazione
costituito  dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna
struttura  propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro
straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre
risorse  relative  ai  compensi,  ai  premi o indennita' previsti per
finalita' analoghe.
  14.  A  titolo  sperimentale  per  il  biennio  1987-1988  il fondo
complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai
progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il
rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui
ai commi 11 e 12.
  15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in
prosieguo   periodicamente,   sara'  compiuto,  dalle  organizzazioni
sindacali   di   comparto   e   dalle   confederazioni   maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
utenti  individuate  di  intesa  con  la  parte pubblica, un bilancio
dell'attivita'  di  programmazione  svolta,  dei  risultati ottenuti,
degli  eventuali  ostacoli  incontrati, allo scopo di rimuoverli e di
dare  piena  attuazione  allo  spirito  e  alla  lettera delle intese
intercompartimentali   e   di  comparto  tendenti  ad  accrescere  la
produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.