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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 12-7-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1987
(registrato  alla Corte dei conti il 22 aprile 1987, atti di Governo,
registro  n.  64, foglio n. 27), con il quale al prof. Livio Paladin,
Ministro  senza  portafoglio,  e'  stato  conferito l'incarico per la
funzione pubblica;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68,  concernente  la  determinazione  e  composizione dei comparti di
contrattazione  collettiva  di  cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.   13,   contenente  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
dall'accordo   intercompartimentale,   di   cui   all'art.  12  della
legge-quadro  sul  pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al
triennio 1985-1987;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  12  marzo  1987,  con  la  quale  (respinte o ritenute
inammissibili   le   osservazioni   formulate   dalle  organizzazioni
sindacali  dissenzienti  o  che abbiano dichiarato di non partecipare
alla   trattativa)   e'  stata  autorizzata,  previa  verifica  delle
compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
per  il  triennio  1985-1987  riguardante  il  comparto del personale
dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, raggiunta in data 7 gennaio
1987  fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal
citato  art.  2  e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
CISNAL,  CISAL, CONFSAL, CISAS, USPPI, le Organizzazioni sindacali di
categoria  ad  esse  aderenti  e  l'Unione  nazionale  dei  segretari
comunali  e provinciali; accordo cui hanno aderito successivamente le
seguenti  organizzazioni  sindacali non partecipanti alle trattative:
la CONFILL in data 26 febbraio 1987 e la CILDI in data 9 marzo 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  26  aprile  1987,  ai sensi dell'art. 6 della legge 29
marzo  1983, n. 93, concernente l'approvazione della nuova ipotesi di
accordo   sottoscritto   in   data   26   marzo   1987  dalle  stesse
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate  ed  il  recepimento  e  l'emanazione delle norme risultanti
dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  sindacale  riguardante  il
comparto  del  personale  dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per
il triennio 1985-1987;
  Visto il decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e
della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e durata

  1.  Le  disposizioni  contenute nel presente decreto, che recepisce
l'ipotesi  di accordo sottoscritta il 7 gennaio 1987 ed il successivo
accordo    sottoscritto   in   data   26   marzo   1987   a   seguito
dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1987,
si  applicano  al  personale  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e si riferiscono al
periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
  2.  Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal 1 gennaio 1985 e quelli
economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 2.
            Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986, n. 68, e' il
          seguente:
            "Art.   2.   (Comparto   del   personale  dipendente  dai
          Ministeri).  -  1. Il comparto di contrattazione collettiva
          del personale dipendente dai Ministeri comprende:
              il  personale  di cui al titolo 1 della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  salvo  quello  previsto  espressamente nei
          successivi articoli del presente decreto;
              il  personale in servizio nella provincia di Bolzano di
          cui  agli  articoli  7 e 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
              il  personale direttivo amministrativo di cui al quarto
          comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312".