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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 66

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali)


In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1 aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;
nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;
nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri superiori all'ex parametro 243; il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.
Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.
Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottava qualifica.
Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge.
Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo.
Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe.
Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 10 giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.