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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  4-2-1986

Art. 14

Fondo di incentivazione
1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni - al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituirà per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.
2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza.