DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1986, n. 13

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-2-1986
                              Art. 14.
                       Fondo di incentivazione

  1.  Allo  scopo  di  promuovere  una  piu'  razionale  ed  efficace
utilizzazione  del  lavoro  e  di  favorire  i  necessari processi di
innovazione  e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a
progetti  finalizzati  al  recupero  di  efficienza  e qualita' delle
prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita'
dei  servizi  in  favore  dei  cittadini  utenti,  si costituira' per
ciascun  comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con
una  quota,  a  carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto
agli  ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento
del  monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a
decorrere  dall'esercizio  finanziario  1987  nei bilanci dei singoli
enti  e  con  eventuali  quote  di  lavoro  straordinario  e di altre
eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
  2.  Tale  fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a
norma  degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di
comparto,  dovra'  concorrere  a  finanziare  gli  oneri derivanti da
processi   di   mobilita'   e   turnazione,   nonche'  riconoscimenti
retributivi  conseguenti  alla  realizzazione di progetti speciali di
produttivita' e a incrementi di efficienza.