DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 17-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
          Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 
 
  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
    a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari  correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle  cooperative
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  delle
cooperative della piccola pesca; 
    b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di  terzi  dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione  a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola  contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato; 
    c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o  di  addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante; 
    c-bis) le  somme  e  i  valori  in  genere,  a  qualunque  titolo
percepiti nel periodo d'imposta,  anche  sotto  forma  di  erogazioni
liberali, in relazione  agli  uffici  di  amministratore,  sindaco  o
revisore  di  societa',  associazioni  e  altri  enti  con  o   senza
personalita' giuridica,  alla  collaborazione  a  giornali,  riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi  e  commissioni,
nonche'  quelli  percepiti  in  relazione  ad   altri   rapporti   di
collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita'  svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un  determinato  soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo  senza  impiego  di
mezzi  organizzati  e  con   retribuzione   periodica   prestabilita,
sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino  nei  compiti
istituzionali compresi nell'attivita' di  lavoro  dipendente  di  cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. 
    d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli  24,  33,
lettera a), e 34 della legge 20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'  le
congrue e i supplementi di congrua  di  cui  all'articolo  33,  primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; 
    e) i compensi per l'attivita' libero  professionale  intramuraria
del  personale  dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo
6, comma 5,del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni  non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o  professione  di  cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche'  i  compensi  corrisposti  ai  membri
delle  commissioni  tributarie,  agli  esperti   del   tribunale   di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che  per  legge  devono  essere
riversati allo Stato ((, e ai magistrati onorari del  contingente  ad
esaurimento  confermati  ai  sensi  dell'articolo  29   del   decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116)); (185) 
    g) le indennita' di cui all'articolo 1  della  legge  31  ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,  n.  384,
percepite dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
europeo e  le  indennita',  comunque  denominate,  percepite  per  le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli  articoli  114  e  135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n.  816  nonche'  i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente
della Repubblica; 
    h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo  determinato,
costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi  funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale  sono  quelle
derivanti da contratti di  assicurazione  sulla  vita  stipulati  con
imprese   autorizzate   dall'Istituto   per   la   vigilanza    sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello  Stato,
o quivi operanti in  regime  di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione; 
    h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche   di   cui   al   decreto
legislativo 21 aprile  1993,  n.  124  e  al  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai
prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei  (PEPP)  di  cui  al
regolamento (UE) 2019/1238; 
    i) gli altri assegni periodici,  comunque  denominati,  alla  cui
produzione  non  concorrono  attualmente  ne'  capitale  ne'  lavoro,
compresi  quelli  indicati  alle  lettere  c)  e  d)  del   comma   1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli  indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41. 
    l)  i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in   lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 
  2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati  ai
redditi di lavoro dipendente a  condizione  che  la  cooperativa  sia
iscritta nel registro prefettizio o nello  schedario  generale  della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente  indicati  i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che  tali  principi
siano effettivamente osservati. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere e), f),  g),  h)  e  i)  del
comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non  comporta
le detrazioni previste dall'articolo 13. 
 
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AGGIORNAMENTO (185) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
1) che "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati
onorari immessi nel servizio onorario successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari
in  servizio  alla  medesima  data  per  quanto  non  previsto  dalle
disposizioni del capo XI.  Dalla  scadenza  del  termine  di  cui  al
secondo periodo, ai magistrati  onorari  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si  applicano  tutte  le
disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3".