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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  20-2-2020
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Art. 27

(Nomina a vice ispettore)
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a)
((in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al))
cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
((per titoli ed esami, consistenti in))
una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all' della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell' del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; (27)
b)
((in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta))
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
((ed esami))
, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso,
((oltre che,))
alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).
((
1-ter. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.
))
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso
((...))
di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i
((sessanta))
giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con
((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,))
sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1
((del presente articolo))
, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione. (16)
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3,comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono", sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.
Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95,ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...]
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017."